Cerca nel portale
Quali sono i tempi di istruttoria di una domanda di autorizzazione, concessione o licenza?
Salvo quanto previsto dalle diverse normative di settore, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, il SUAP può richiedere all'interessato eventuale documentazione integrativa (Decreto del Presidente della Repubblica 07/09/2010, n. 160, art. 7).
Trascorsi questi primi 30 giorni, il SUAP adotterà il provvedimento conclusivo entro altri 30 giorni.
Quali sono i tempi di istruttoria di una comunicazione?
La Legge 07/09/1990, n. 241 non prevede tempi istruttori per una "comunicazione". La comunicazione ha valenza giuridica immediata se completa di ogni documento e allegato richiesto.
Come per la segnalazione certificata di inizio attività, se mancano i requisiti o i presupposti necessari all'esercizio dell'attività, l'Amministrazione competente può emettere un provvedimento che impone il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione di eventuali effetti dannosi.
Per presentare istanze telematiche occorre il timbro dell'ordine professionale?
No, non esiste alcuna legge che imponga l'uso del timbro professionale o dia indicazioni in merito alla sua forma e dimensione!
Sugli elaborati che devono essere redatti e firmati da un professionista abilitato devono sempre essere riportati il suo nome e cognome, l'albo o l'ordine di appartenenza, la sezione e il numero d'iscrizione.
Posso accedere al portale usando una CNS o una CIE diversa da quella che utilizzerò per firmare i documenti?
Sì, la CNS e la CIE servono per identificare chi sta accedendo al portale. Esso può essere anche un soggetto diverso da quello che presenta la pratica.
Ad esempio, un professionista può accedere al portale usando la propria CNS o CIE per predisporre pratiche per conto dei propri committenti. Il committente apporrà la propria firma elettronica sui documenti utilizzando il proprio dispositivo di firma (anche non CNS o CIE).
Perchè accettiamo che gli elaborati di progetto siano firmati con firma elettronica avanzata?
Il Testo Unico dell'edilizia non prevede che gli elaborati progettuali siano timbrati dal progettista. Il Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 125 prevede che chi ne ha titolo depositi il progetto delle opere stesse corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni.
