Descrizione
La realizzazione di un intervento edilizio può essere subordinata al versamento del contributo di costruzione.
Il contributo deve essere corrisposto al Comune da chi presenta una segnalazione certificata di inizio attività, muta la destinazione d’uso di un immobile o chiede il rilascio di un permesso di costruire per compiere attività edilizie, tranne specifici casi di esonero previsti dalla normativa vigente.
Tale contributo è dato dalla somma degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, della quota di smaltimento rifiuti e dal contributo sul costo di costruzione. Talvolta, però, il contributo può essere soggetto a riduzioni (risparmio energetico, densificazione, edilizia convenzionata, etc.) o maggiorazioni (consumo suolo, intervento in sanatoria).
In particolare, Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria può essere subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 36).
In altri casi l’intervento edilizio può essere invece soggetto al versamento di una sanzione pecuniaria a seguito del verificarsi di un delle seguenti condizioni:
- mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6-bis);
- mancata comunicazione della segnalazione certificata di agibilità (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 24);
- realizzazione di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 34);
- realizzazione di interventi in assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 37);
- ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 42).
L’importo del contributo di costruzione viene stabilito dall’Amministrazione con proprie delibere.