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Opere in cemento armato: deposito del certificato di collaudo

(urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art67)
  • Servizio attivo
Opere in cemento armato: procedimento di deposito del certificato di collaudo

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.

Come fare

Il certificato di collaudo statico, quando depositato, tiene luogo dell'attestato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 62.

Tutte le costruzioni del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 53, com. 1 devono essere sottoposte a collaudo statico (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 67). 

Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto che non è intervenuto in alcun modo nella progettazione, nella direzione o nell’esecuzione dell'opera e che è iscritto all'Albo da almeno dieci anni.

Quando non esiste il committente e il costruttore esegue le opere in proprio, quest'ultimo è obbligato a chiedere all'Ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti una terna di nominativi tra i quali scegliere il collaudatore. Questa richiesta deve avvenire prima della presentazione del procedimento edilizio.

In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.

Una volta depositata la comunicazione di fine dei lavori, entro 60 giorni il collaudatore deve presentare il certificato di collaudo come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 67.

Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica i 60 giorni decorrono dalla data di deposito della relazione a strutture ultimate.

Il certificato di collaudo statico, quando depositato, tiene luogo dell'attestato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 62.

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene un'attestazione.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: La conclusione del procedimento è immediata.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio

Contatti

Strumenti di tutela

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Ultimo aggiornamento: 20/05/2026 10:25.11

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