Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto che non è intervenuto in alcun modo nella progettazione, nella direzione o nell’esecuzione dell'opera e che è iscritto all'Albo da almeno dieci anni.
Quando non esiste il committente e il costruttore esegue le opere in proprio, quest'ultimo è obbligato a chiedere all'Ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti una terna di nominativi tra i quali scegliere il collaudatore. Questa richiesta deve avvenire prima della presentazione del procedimento edilizio.
In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.
Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica i 60 giorni decorrono dalla data di deposito della relazione a strutture ultimate.